I cacciatori che hanno rinnovato il porto d’armi dopo la presentazione delle istanze, (31 maggio 2023) dovranno comunicare a stretto giro il nuovo numero della licenza con la relativa scadenza, altrimenti saremo costretti a non poter consegnare l’autorizzazione.

Attenzione: il decreto legislativo 104 del 2018, che ha recepito la direttiva europea del 2017, ha stabilito che i porti d’arma per caccia e Tiro a volo dovranno avere non più durata di 6 anni, bensì di 5 anni. La norma però non ha validità retroattiva, quindi hanno validità di 5 anni SOLO i porti d’arma rilasciati dopo il 14 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 104). Tutti i porti d’arma rilasciati PRIMA del 14 settembre 2018, CONTINUANO a valere 6 anni.